Nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, n. 118 è stato pubblicato l’Accordo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2025, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”.
Il provvedimento in specie abroga immediatamente la precedente normativa, ma è possibile procedere alla formazione con le regole pregresse se i corsi vengono organizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione su G.U. di tale Accordo. Pertanto, le aziende possono procedere con la formazione nel rispetto della precedente normativa se attivati entro il 23 maggio 2026.
La novità più impattante riguarda l’introduzione dell’obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dallo svolgimento dell’incarico di R.S.P.P. della propria azienda: formazione iniziale di 16 ore che dovrà essere conclusa entro il 23 maggio 2027, con aggiornamenti quinquennali di 6 ore. Sono riconosciuti validi percorsi formativi già svolti che abbiano contenuti conformi a quelli stabiliti dall’Accordo stesso.
Nel caso in cui il datore di lavoro ricopra anche la funzione di R.S.P.P., la formazione ulteriore è di 12 ore (da svolgersi successivamente alla formazione in qualità di datore di lavoro), salvo i moduli integrativi per i settori di agricoltura, silvicultura, zootecnica, costruzioni, chimico e petrolchimico (16 ore) e pesca (12 ore).
L’aggiornamento è per tutte le tipologie di 6 ore nel quinquennio.
Non varia la formazione degli R.S.P.P. lavoratori o esterni, con i moduli A, B e C ed i moduli integrativi per i medesimi settori del R.S.P.P. datore di lavoro a cui si aggiunge anche quello della sanità residenziale. Gli aggiornamenti quinquennali sono confermati a 40 ore per gli R.S.P.P. e a 20 ore per gli A.S.P.P..
Nel caso non si sia provveduto alla formazione di aggiornamento entro un termine di 10 anni, per il periodo vacante il soggetto non può esercitare le proprie funzioni (ad esempio di R.S.P.P.), ma può completare il relativo aggiornamento ed essere nuovamente abilitato all’espletamento dei propri compiti.
La formazione dei lavoratori (4 ore di formazione generica e 4-8-12 ore di formazione specifica) ed anche i relativi aggiornamenti (6 ore nei 5 anni) rimangono invariati per cui il datore di lavoro deve controllare di svolgere gli aggiornamenti nel rispetto delle scadenze quinquennali.
Gli aggiornamenti devono in ogni caso (indipendentemente dalla precedente formazione) avvenire in occasione di modifiche delle evidenze della valutazione dei rischi (ad esempio a seguito di un grave infortunio) o quando gli esiti delle risultanze della formazione svolta durante le prestazioni lavorative (novità anch’essa introdotta dal nuovo Accordo) ne facciano emergere la necessità.
I dirigenti vedono diminuire la prima formazione da 16 a 12 ore (salvo il modulo integrativo cantieri di 6 ore), mentre i preposti aumentare da 8 a 12 ore. Pur non essendoci ancora note esplicative al riguardo, la scrivente ritiene che un’azienda possa arbitrariamente decidere quale percorso formativo intraprendere in questo periodo di prima applicazione, ma tale percorso deve essere coerente per entrambi i ruoli ricoperti.
L’aggiornamento del dirigente rimane quinquennale di 6 ore, mentre cambia decisamente la formazione del preposto. Le aziende in questo caso devono fare molta attenzione sulle scadenze, perché nel caso in cui la formazione del preposto sia avvenuta antecedentemente al 24 maggio 2023 (cioè 2 anni prima dell’entrata in vigore dell’Accordo), si dovrà procedere all’aggiornamento entro il 23 maggio 2026. Se, per contro, l’ultimo percorso formativo è stato effettuato dopo il 24 maggio 2023, l’aggiornamento deve essere svolto entro il biennio dalla data dell’attestazione.