L’INPS – con Messaggio del 25 marzo 2021, n. 1276 – ha fornito i primi chiarimenti sul nuovo congedo, ex art. 2, decreto legge n. 30/2021, per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto, o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni assistenziali chiusi.
Tale congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (cioè, non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di 14 anni.
I requisiti della convivenza e il limite di 14 anni di età non trovano applicazione per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per i genitori con figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa.
Infine, l’INPS dà atto che il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da COVID-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.
I genitori lavoratori dipendenti pubblici devono presentare la domanda di congedo direttamente all’Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.