L’INPS – con Messaggio del 07 febbraio 2024, n. 531 – ha illustrato i criteri di calcolo del contributo di licenziamento (cd. ticket di licenziamento), ex art. 2, commi da 31 a 35, legge n. 92/2012), per l’anno 2024, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI. Com’è noto, il richiamato dettato normativo stabilisce che il contributo è pari al “41% del massimale mensile di ASpI (oggi NASpI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Quindi, per la determinazione dell’esatto importo dovuto, è necessario determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato. La base di calcolo del ticket di licenziamento è costituita dal massimale NASpI annualmente determinato.
Per l’anno 2024, il massimale NASpI è pari ad € 1.550,42. Pertanto, i datori di lavoro obbligati al versamento del cd. ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del citato contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari ad € 1.550,42.
Il ticket di licenziamento sarà, dunque, pari al 41% di € 1.550,42, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Se, ad esempio, il dipendente licenziato, ha un’anzianità aziendale pari a 2 anni, l’importo che dovrà versare l’azienda sarà pari ad € 635,67*2= € 1.271,34.