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Il nuovo iter procedurale per l’accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, n. 251 è stato pubblicato il decreto MiSE del 14 settembre 2022, recante “Modifiche al decreto 29 ottobre 2020 recante la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”.

Il decreto introduce modifiche alle modalità operative del Fondo, volte a perseguire una maggiore efficacia dello strumento, anche attraverso specificazioni nella definizione dell’iter procedurale nonché l’incremento degli investimenti attuabili in favore delle imprese beneficiarie, e ad orientare l’intervento del Fondo stesso verso situazioni di difficoltà economico-finanziaria aventi profili occupazionali maggiormente rilevanti.

Al riguardo, si segnala che:

  • nell’ambito della convenzione con Invitalia quale ente gestore, è previsto il rimborso delle spese e dei costi di gestione effettivamente sostenuti e documentati dal soggetto gestore, entro il limite massimo annuo dell’1% delle medesime risorse finanziarie. A decorrere dall’annualità 2024 il predetto limite massimo annuo è applicato al valore netto delle partecipazioni in portafoglio, acquisite con risorse finanziarie del Fondo, nonché degli eventuali contributi erogati;
  • ai fini della determinazione del numero dei dipendenti ai fini dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, lo stesso è calcolato sulla base dell’attestazione della denuncia contributiva relativa al mese antecedente alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo o, alternativamente, come media tra la citata attestazione di denuncia contributiva e le analoghe attestazioni relative al medesimo mese dei due anni precedenti;
  • ai fini dell’accesso al Fondo, l’impresa proponente trasmette al soggetto gestore, al Ministero e alla struttura per la crisi d’impresa una specifica istanza, recante, tra l’altro, indicazioni circa l’eventuale intervenuto avvio di un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico, alla quale è tenuta ad allegare il programma di ristrutturazione nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione del medesimo. Lo schema della predetta istanza e le modalità di presentazione della medesima sono resi disponibili nel sito internet del soggetto gestore e del Ministero dello Sviluppo Economico;
  • in caso di esito positivo delle valutazioni, il soggetto gestore dà tempestiva comunicazione al MiSE, trasmettendo una dettagliata scheda informativa che rappresenti compiutamente la struttura dell’operazione di intervento del Fondo anche sotto il profilo finanziario. Decorso il termine di venti giorni dalla suddetta comunicazione, salvo che il MiSE non ravvisi motivi ostativi all’approvazione del programma in relazione alla rilevanza strategica ovvero all’impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo, il soggetto gestore adotta una delibera di approvazione del programma di ristrutturazione. Analogamente, il soggetto gestore adotta la delibera di approvazione qualora, antecedentemente alla decorrenza del termine dei venti giorni di cui al precedente periodo, il Ministro dello Sviluppo Economico comunichi di non ravvisare, per quanto di propria competenza, motivi ostativi;
  • il Fondo può intervenire anche in assenza del contemporaneo investimento di operatori privati indipendenti, a condizione che:

a) l’operazione sia di aumento di capitale e non preveda acquisto di quote da soci preesistenti o apporti diversi da quelli per cassa;

b) almeno uno dei soci preesistenti partecipi all’aumento di capitale con una quota del 50% dello stesso;

c) il valore della società antecedente all’aumento di capitale sia determinato mediante fairness opinion prodotta da un advisor incaricato dal Fondo, che tenga anche conto di una valutazione, effettuata sulla base di una metodologia comunemente accettata quale il tasso interno di rendimento o il valore attuale netto, del rendimento dell’investimento ovvero di una comparazione parametrica (benchmarking) dell’investimento medesimo;

d) l’operazione avvenga a condizioni di parità con gli altri investitori.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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