Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Il nuovo modulo ANPAL per la verifica dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio

In data 07 novembre 2023, ANPAL ha reso disponibile il modulo che i datori di lavoro devono produrre al Centro per l’Impiego al fine di verificare l’indisponibilità di lavoratori, già presenti sul territorio italiano, a ricoprire il ruolo ricercato, ex art. 22, comma 2, Dlgs. 286/1998 (come ribadito dall’art. 9, DPCM 27 settembre 2023).
Tale verifica, che non è richiesta per l’ingresso dei lavoratori stranieri stagionali, rappresenta un passaggio fondamentale per poter richiedere successivamente il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.
Una volta presentata la richiesta di personale al Centro per l’impiego, la verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale può ritenersi compiuta quando ricorre uno dei seguenti casi:

  •  sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del Centro per l’Impiego;
  • se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non è idoneo;
  • sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che i lavoratori inviati dal Centro per l’Impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l’assenza.

A questo punto, il datore di lavoro potrà autocertificare la sussistenza di una delle citate condizioni utilizzando il fac simile diffuso con Circolare congiunta del 27 ottobre 2023, prot. n. 5969 che dovrà essere allegato all’istanza di nulla osta al lavoro da presentare allo Sportello Unico per l’immigrazione.

Il modello pubblicato da ANPAL si compone:

  • dei dati del datore di lavoro (le informazioni identificative del soggetto che intende assumere lo straniero, compresi i suoi contatti);
  • del profilo richiesto (i dati relativi al numero di persone che si vuole assumere, il CCNL applicato, l’inquadramento previsto e la descrizione delle mansioni oltre alle conoscenze e patenti di guida che deve possedere il lavoratore e se risulta disponibile alle trasferte);
  • del rapporto di lavoro proposto/contratto (i dettagli della proposta di lavoro, come la data di assunzione, la sede di lavoro, l’orario di lavoro e la tipologia contrattuale che si intende stipulare).

Il datore di lavoro, infine, deve anche comunicare tempestivamente al Centro per l’Impiego:

  • l’esito del colloquio di selezione;
  • ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta;
  • che il lavoratore inviato non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza;
  • che il lavoratore inviato non è risultato idoneo al colloquio di selezione, oppure che ha rifiutato la proposta contrattuale.

Clicca qui per approfondire

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Prendiamo sul serio le Academy aziendali

Oggi si sente parlare sempre più spesso di Academy aziendali. Sembra quasi il “prodotto di giornata”, che con un termine nuovo e accattivante indica qualsiasi corso o iniziativa di formazione professionale portata avanti da una azienda. Tuttavia, la domanda formativa delle imprese – a partire

Al via le domande di incentivo Disegni +

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato l’apertura, dalle ore 12.00 del 12 novembre 2024, dello sportello attraverso il quale le micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia potranno inviare le domande per accedere agli incentivi

Le novità dell’Avviso Smart n. 2-2024 di Fondirigenti (2-2)

Fondirigenti (il Fondo Interprofessionale promosso da Confindustria e Federmanager) ha pubblicato l’Avviso Smart 2/2024 “Generazioni Digitali”, rivolto in particolare ai giovani dirigenti al fine di ridurre lo “spread” nella formazione manageriale dei giovani manager.   I Proponenti dei Piani formativi sono i rappresentanti legali, o loro

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.