A mente dell’art. 9, comma 6, legge n. 68/1999, entro il 31 gennaio di ogni anno bisogna procedere con l’invio del prospetto informativo disabili.
Sono obbligati i datori di lavoro pubblici e privati che hanno in organico almeno 15 dipendenti e che, entro il 31 dicembre 2022, hanno apportato variazioni della situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Sono sospesi dall’obbligo di assunzione i datori di lavoro che hanno in essere procedure di:
- cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata dei programmi;
- di solidarietà difensiva;
- mobilità e licenziamento collettivo per tutta la durata della procedura e, nel caso in cui si concluda con almeno cinque licenziamenti, anche per tutto il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione;
- incentivo all’esodo in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all’esito della procedura di incentivo all’esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività;
Il collocamento obbligatorio è previsto per il solo personale amministrativo in relazione a:
- aziende che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo, terrestre e autotrasporto;
- cantieri e trasporto del settore edile;
- settore degli impianti a fune;
- partiti politici, organizzazioni sindacali, organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, della assistenza, della beneficenza (IPAB) e della riabilitazione, nonché gli enti e le associazioni di arte e cultura e gli istituti scolastici religiosi;
- polizia, della protezione civile e della difesa nazionale.
Nel prospetto informativo devono essere indicati:
- numero complessivo dei lavoratori dipendenti ed il numero di lavoratori su cui si computa la quota di riserva;
- numero e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l’indicazione del sesso, dell’età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
- numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva eventualmente assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura di lavoro temporaneo, a domicilio o con telelavoro;
- numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie ex art. 18, comma 2, legge n. 68/1999;
- posti di lavoro e mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
- altre informazioni concernenti le convenzioni in corso o le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.
Il prospetto informativo deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti, che rilasciano la ricevuta di trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione, che fa fede, fino a prova di falso, per attestare il regolare adempimento di legge.
In caso di ritardato invio del prospetto informativo trova applicazione una sanzione amministrativa fissa di € 702,43 maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ritardo oltre il 31 gennaio.