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In Gazzetta Ufficiale la legge su crisi d’impresa e composizione negoziata

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, n. 254 è stata pubblicata la legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.

Tra le novità più rilevanti, si segnala che:

  • slitta al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2021) e rinviata al 31 dicembre 2023 l’applicazione del Titolo II del Codice sulle misure di allerta e della composizione assistita della crisi;
  • viene differito alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 (ovvero nel 2023) l’obbligo per le società a responsabilità limitata di provvedere a nominare l’organo di controllo;
  • viene posticipato di un anno, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale è possibile depositare l’atto di rinuncia al concordato in bianco o all’accordo di ristrutturazione dei debiti per la predisposizione di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare;
  • viene estesa la durata del concordato in bianco: per tutta la durata dello stato di emergenza la durata del concordato in bianco è compresa tra 60 e 120 giorni, prorogabili di altri 60 giorni, anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento;
  • viene prorogata al 31 dicembre 2021 l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento nei confronti degli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale omologato dopo il 01 gennaio 2019.

Viene, poi, definitiva la disciplina dell’istituto della composizione negoziata della crisi, che sarà applicabile a decorrere dal 15 novembre 2021.
Della nuova procedura può avvalersi l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
L’istanza di composizione negoziata della crisi non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, o per l’accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione dei beni di cui agli artt. 7 e 14-ter, legge n. 3/2012.
La procedura è attivabile su iniziativa volontaria dell’imprenditore mediante il deposito di una domanda, da eseguirsi presso una piattaforma telematica accessibile attraverso il sito istituzionale della Camera di Commercio competente territorialmente in base al luogo in cui si trova la sede legale dell’impresa con cui l’imprenditore richiede la nomina di un esperto indipendente che avrà il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati.
L’esperto sarà nominato da una commissione costituita presso la Camera di Commercio capoluogo della regione, scelto tra i soggetti inseriti in un apposito elenco al quale possono iscriversi (previa domanda) professionisti o altri soggetti di esperienza e in possesso di una specifica formazione.
Per individuare una soluzione adeguata per il superamento della situazione di crisi in cui versa l’impresa, l’esperto avrà a disposizione 180 giorni, termine prorogabile su accordo tra le parti.
L’imprenditore (contestualmente all’attivazione della procedura o successivamente) può ricorrere al Tribunale per richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio: dal giorno della pubblicazione della predetta istanza, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari.
Con il ricorso alla procedura si beneficia di una serie di misure premiali di carattere fiscale, tra cui la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari e la rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo.

La norma in commento, infine, modifica la legge fallimentare.
Al riguardo, viene previsto che il tribunale può autorizzare il pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori in relazione alla mensilità antecedente al deposito del ricorso per concordato, così da soddisfare almeno in parte crediti privilegiati, muniti del grado di privilegio più alto; con la modifica si prevede che il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.

Clicca e leggi il provvedimento.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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