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In scadenza al 30 aprile 2025 le domande per l’esonero contributivo sulla parità di genere

A mente dell’art. 5, legge n. 162/2021, i datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro e non oltre il 31 dicembre 2024 possono inoltrare l’istanza per accedere all’esonero contributivo entro e non oltre il 30 aprile 2025.

L’incentivo in specie consiste nell’esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite di € 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”.

 

L’INPS – con Messaggio del 30 dicembre 2024, n. 4479 – ha reso noto che sul proprio sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024.

Le istanze per il riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2025. È importante prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024.

All’esito positivo della domanda l’INPS attribuisce al datore di lavoro il codice autorizzazione (CA) “4R”.

Sono valide solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento; le domande verificate dall’INPS sono ammesse al bonus per l’intero periodo di validità della certificazione.

 

L’istanza volta al riconoscimento dell’esonero contributivo contiene le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la retribuzione media mensile stimata;
  • l’aliquota datoriale media stimata
  • la forza aziendale media stimata;
  • una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione di parità di genere e l’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi;
  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

 

Riguardo alle modalità per la corretta compilazione dell’istanza e con particolare riferimento al campo relativo alla retribuzione media mensile globale, l’INPS ha precisato che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della Certificazione è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta dell’agevolazione.

La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

Pertanto, essa si riferisce all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.  

L’ammontare massimo di € 50.000 annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale; pertanto, in presenza di una pluralità di domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’INPS riconoscerà l’esonero nei limiti del massimale annuo di € 50.000 per codice fiscale.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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