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In scadenza l’obbligo di invio del Prospetto informativo disabili

Il 31 gennaio 2024 è l’ultimo giorno per inviare agli uffici competenti, in via telematica, il prospetto informativo sulla situazione occupazionale ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa sul lavoro dei disabili.

L’obbligo dell’invio del prospetto informativo è previsto per i datori di lavoro per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati con 15 o più dipendenti, direttamente o tramite i loro intermediari, sono tenuti all’invio nel caso in cui vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale dell’anno precedente tali da creare e/o modificare l’obbligo, incidendo sul computo della quota di riserva.
Nel prospetto informativo deve essere riportata la situazione occupazionale alla data del 31 dicembre 2023, necessaria per la verifica e l’assolvimento degli obblighi di assunzione di personale disabile e, eventualmente, delle categorie protette.
A tale obbligo, previsto dalla legge n. 68/1999, sono tenuti tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, che raggiungono specifiche dimensioni.
Al riguardo, è previsto l’obbligo all’avvio lavorativo di:

  • un disabile per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti;
  • due disabili per chi occupa da 36 a 50 dipendenti;
  • il 7% delle assunzioni a favore di disabili per i datori di lavoro con oltre 50 dipendenti. Questi ultimi sono anche tenuti ad assumere in organico anche una persona appartenente alle categorie (vedove, orfani etc.) previste dall’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999. I datori con più di 150 dipendenti per le categorie suddette devono rispettare la percentuale dell’1% dell’organico computabile.

Nella base di computo rientrano, in generale, tutti i lavoratori subordinati, riproporzionati nel caso di part time, con alcune eccezioni, che consentono calibrare la consistenza dell’organico aziendale in ragione del quale scattano gli obblighi di assunzione.
Nel prospetto informativo devono essere riportate anche le informazioni relative a eventuali convenzioni in corso o autorizzazioni, concesse a titolo di esonero, ed evidenziate le compensazioni territoriali.
I datori di lavoro con sede legale e unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia autonoma devono trasmettere il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Nel caso di sede legale e unità produttive ubicate in più Regioni o Province autonome, per l’invio del prospetto si deve far riferimento al servizio dove è ubicata la sede legale dell’azienda.

Il datore di lavoro che non provvede nei termini a inviare il prospetto è soggetto ad una sanzione pari ad € 702,43, maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza.
Tale violazione è diffidabile, con possibilità di sanare l’omissione ed essere ammessi al pagamento in misura pari a un quarto dell’importo.
Ove vi siano scoperture infrannuali o dall’invio del prospetto che fotografa lo status quo al 31 dicembre, i datori di lavoro interessati devono assolvere all’obbligo con l’assunzione della categoria riservataria entro 60 giorni.
Le scoperture possono essere assolte anche con un rapporto di lavoro in somministrazione: infatti, in caso di somministrazione di lavoratori con disabilità per missioni di durata non inferiore a 12 mesi il lavoratore in questione somministrato può essere computato nella quota di riserva.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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