L’INAIL – con Circolare del 27 ottobre 2023, n. 46 – ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti riguardo all’obbligo assicurativo in ambito sportivo, ricordando che per i titolari di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, percettori di compensi e/o retribuzioni dopo il 1° luglio 2023, la denuncia di iscrizione si considera effettuata nei termini se presentata entro il 30 novembre 2023.
Sono tutelati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i seguenti soggetti:
- i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,
- i giovani assunti con il contratto di apprendistato,
- i titolari di co.co.co di carattere amministrativo-gestionale in ambito dilettantistico
- i prestatori di lavoro occasionale ex art. 54-bis, decreto-legge n. 50/2017.
Per quanto riguarda le retribuzioni da assumere per la determinazione dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione dei lavoratori subordinati, la retribuzione dei lavoratori sportivi da assumersi ai fini della determinazione del premio è quella individuata effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita stabilito annualmente.
In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con più committenti, occorre determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di lavoro, in quanto ciascuno dei committenti deve determinare l’imponibile contributivo per la quota di competenza.
Ai fini della determinazione del premio assicurativo sono stabiliti i seguenti riferimenti tariffari:
- Atleti: voce 0590 della gestione Industria con tasso medio di tariffa 79,00‰;
- Tecnici istruttori: voce 0610 della gestione Industria, con tasso medio di tariffa 9,00‰;
- Allenatori, maestri e selezionatori: voce 0590 della gestione Industria, con tasso medio di tariffa 79,00‰;
- Direttori di gara: voce 0590 della gestione Industria, con tasso medio di tariffa 79,00‰.
L’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta dai titolari di collaborazioni coordinate e continuative consiste nell’attività d’ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi con tasso medio del 5,00‰.
I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023 i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.
Le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.
Entro il medesimo termine del 30 novembre 2023 devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.
Per le collaborazioni coordinate e continuative, l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di € 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
Infine, restano esclusi dall’INAIL i seguenti soggetti:
- i lavoratori sportivi titolari di co.co.co ai quali si applica la tutela assicurativa obbligatoria di cui all’art. 51 della L. 289/2002 (assicurati obbligatoriamente con polizze private),
- gli sportivi dilettanti volontari (assicurati obbligatoriamente con polizze private),
- i lavoratori dipendenti della PA che prestano attività come volontari fuori dall’orario di lavoro e quelli che ricevono un corrispettivo, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza,
- il personale sportivo militare
- i lavoratori sportivi autonomi (con contratto d’opera ex art. 2222 c.c.).