L’INPS – con Messaggio del 6 novembre 2025, n. 3339 – ha reso noto l’avvenuto aggiornamento della dichiarazione “de minimis” necessaria per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime agevolativo.
L’adeguamento recepisce i nuovi Regolamenti Europei 2023/2831 e 2023/2832, che introducono modifiche rilevanti ai massimali concedibili e al periodo di riferimento triennale per il calcolo complessivo degli aiuti.
Nel dettaglio, i nuovi limiti sono pari ad:
- € 300.000 per il settore generale (Reg. UE 2023/2831);
- € 750.000 per i servizi di interesse economico generale – SIEG (Reg. UE 2023/2832);
- € 50.000 per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013);
- € 40.000 per pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014).
Al contempo, è abrogato il precedente limite di € 100.000 per il trasporto merci su strada, che ora rientra nel massimale generale di € 300.000.
Tali nuovi importi si calcolano su base triennale mobile e si riferiscono all’impresa unica, come definita dalle norme UE.
La relativa modulistica telematica è stata già aggiornata ed è rinvenibile sul Portale delle Agevolazioni: in tal senso, l’INPS ha messo a disposizione il nuovo modello “de minimis” (codice SC105) nella sezione “Moduli” del portale, per le richieste non gestite tramite procedura online.



