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Incentivi occupazionali: i nuovi modelli per la dichiarazione del de minimis

L’INPS – con Messaggio del 6 novembre 2025, n. 3339 – ha reso noto l’avvenuto aggiornamento della dichiarazione “de minimis” necessaria per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime agevolativo.

L’adeguamento recepisce i nuovi Regolamenti Europei 2023/2831 e 2023/2832, che introducono modifiche rilevanti ai massimali concedibili e al periodo di riferimento triennale per il calcolo complessivo degli aiuti.

Nel dettaglio, i nuovi limiti sono pari ad:

  • € 300.000 per il settore generale (Reg. UE 2023/2831);
  • € 750.000 per i servizi di interesse economico generale – SIEG (Reg. UE 2023/2832);
  • € 50.000 per il settore agricolo (Reg. UE 1408/2013);
  • € 40.000 per pesca e acquacoltura (Reg. UE 717/2014).

Al contempo, è abrogato il precedente limite di € 100.000 per il trasporto merci su strada, che ora rientra nel massimale generale di € 300.000.

Tali nuovi importi si calcolano su base triennale mobile e si riferiscono all’impresa unica, come definita dalle norme UE.

 

La relativa modulistica telematica è stata già aggiornata ed è rinvenibile sul Portale delle Agevolazioni: in tal senso, l’INPS ha messo a disposizione il nuovo modello “de minimis” (codice SC105) nella sezione “Moduli” del portale, per le richieste non gestite tramite procedura online.

Clicca qui per saperne di più

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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