Nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2025, n. 171 è stato pubblicato il decreto 10 luglio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Registro delle imprese. Sezione speciale per le imprese culturali e creative”.
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 5, comma 3, del decreto ICC, reca disposizioni concernenti gli adempimenti per l’iscrizione nella sezione speciale, le specifiche tecniche e la modulistica necessarie per la presentazione delle istanze, nonché per l’operatività della sezione speciale per le imprese culturali e creative.
L’iscrizione nella sezione speciale comporta il riconoscimento in capo al soggetto iscritto della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 25 della legge.
Il conservatore del registro delle imprese presso la camera di commercio competente, avvalendosi dell’ufficio del registro competente, sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese e nel REA:
- a) verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione;
- b) pone in essere, su segnalazione di terzi o d’ufficio, anche ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli volti ad accertare la validità delle informazioni relative ai soggetti iscritti nella sezione speciale e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l’iscrizione.
L’ufficio del registro competente segnala al conservatore l’iscrizione nel registro di atti o fatti da cui derivi la perdita dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ICC.
In esito alle verifiche il conservatore provvede all’iscrizione delle modificazioni eventualmente necessarie ovvero, in caso rilevi l’assenza o il venir meno dei requisiti prescritti per l’iscrizione nella sezione speciale, conclude le verifiche di cui al presente articolo con provvedimento espresso, nel quale si dà atto delle verifiche condotte e delle relative risultanze istruttorie, e rifiuta l’iscrizione o procede alla revoca del riconoscimento.
Le imprese culturali che intendono cancellare la propria iscrizione alla sezione speciale presentano alla camera di commercio competente apposita domanda di cancellazione.
Il conservatore del registro delle imprese presso la camera competente dispone la cancellazione dell’impresa culturale e creativa dalla sezione speciale:
- nel rispetto del termine di cui all’art. 11, comma 8, del regolamento RI, decorrente dal ricevimento della domanda di cancellazione;
- entro novanta giorni dalla conclusione con esito negativo delle verifiche di cui all’art. 4.