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Istituito dall’AE il nuovo codice tributo per versare le ritenute d’acconto

L’Agenzia delle Entratecon Risoluzione del 07 settembre 2020, n. 50 – ha reso noto d’aver istituito il codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi delle ritenute d’acconto non operare dai sostituti d’imposta sospese, ex art. 19, comma 1, decreto legge n. 23/2020.

Com’è noto, l’art. 19, comma 1, decreto legge n. 23/2020, ha previsto che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori ad € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto, ex artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della opzione, devono:

  • rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta
  • provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Successivamente, l’art. 126, comma 2, decreto legge n. 34/2020 ha prorogato i termini di ripresa dei versamenti delle suddette ritenute, prevedendo che gli stessi possano essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Infine, il decreto legge n. 104/2020 ha previsto l’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e ha stabilito che i versamenti, ex artt. 126 e 127, decreto legge n. 34/2020, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

  • in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020,

  • oppure

  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Pertanto, i soggetti interessati possono versare le ritenute, attraverso il modello F24, con il codice tributo “4050”, denominato “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi -arte. 19, comma 1, DL 8 aprile 2020, n. 23”.

Clicca e visita il sito dell’Agenzia delle Entrate per saperne di più

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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