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La Circolare della Fondazione Studi CdL su pagamenti POS e fatture elettroniche

La Fondazione Studi Consulenti del Lavorocon Circolare del 07 giugno 2022, n. 8 – ha analizzato alcune misure in materia fiscale introdotte dal decreto legge n. 36/2022, di attuazione del PNRR, riguardo le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e l’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 01 luglio 2022.

Nello specifico, viene ricordato che a partire dal 30 giugno 2022, in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti dei medesimi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad € 30, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

Non è prevista sanzione per i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Al contempo, a decorrere dal 01 luglio 2022, l’obbligo di fatturazione elettronica si applica anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese, ovvero:

  • i soggetti in “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto- legge n. 98 del 2011;
  • i contribuenti in “regime forfettario”, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014;
  • le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore ad € 65.000.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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