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La Circolare INPS sulla riforma del lavoro sportivo

L’INPS – con Circolare del 31 ottobre 2023, n. 88 – ha illustrato la nuova disciplina del lavoro sportivo, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2023.
L’aliquota contributiva di finanziamento è pari al 33% della retribuzione o compenso imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% a carico del lavoratore (subordinato o autonomo).

È dovuto il contributo di solidarietà, nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale previsto annualmente.

Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive iscritti al FPLS, dal 1° luglio 2023, anche nei casi di rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti datoriali aventi natura “commerciale” (palestre, sale fitness ecc.), nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico) saranno assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi secondo le disposizioni di cui alla presente circolare, mentre nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato al di fuori dei settori professionistici saranno iscritti alla Gestione separata INPS.

I compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce:

  • fino ad € 5.000 – esenzione fiscale e contributiva,
  • tra € 5.000 ed € 15.000 – soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti,
  • oltre € 15.000 – soggetti a contribuzione e tassazione ordinaria.

Infine, è opportuno ricordare gli altri interventi di prassi, a seguito delle novità introdotte dal Dlgs. 29 agosto 2023, n. 120 (decreto cd. correttivo del Dlgs. n. 163/2022):

  • Circolare INAIL del 27 ottobre 2023, n. 46
  • Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro del 26 ottobre 2023, prot. n. 460
  • Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro del 26 ottobre 2023, n. 2

Clicca qui per leggere la circolare

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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