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La modalità operativa per la fruizione del credito d’imposta in caso di adeguamento degli ambienti di lavoro

L’Agenzia delle Entrate, con due provvedimenti pubblicati nei giorni scorsi, ha reso note le modalità operative per la fruizione del credito d’imposta in caso di adeguamento degli ambienti di lavoro, ex decreto legge n. 34/2020.

Andando nello specifico:

  • con Provvedimento del 08 gennaio 2021, l’AE (nel recepire quanto normato in legge di Bilancio 2021), ha precisato che:
  1. il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 30 giugno 2021
  2. i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso fino al 30 giugno 2021.

Clicca qui per leggere il Provvedimento.

  • con Risoluzione dell’11 gennaio 2021, n. 2/E, l’AE – per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in specie tramite il modello F24 – ha istituito il codice tributo “6918”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Clicca qui per leggere la Risoluzione.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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