L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 13 luglio 2023, prot. n.5056 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.
Com’è noto, l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.
Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i principali.
Particolare attenzione nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica e ispettiva, deve essere posta ai seguenti elementi:
- gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00);
- le mansioni;
- le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- l’ubicazione del luogo di lavoro;
- la dimensione aziendale;
- le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).
Il rischio da calore richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di apposite misure di prevenzione e protezione, tra cui anche quelle esposte nel decalogo INAIL-Worklimate, i cui contenuti sono stati considerati anche dalla giurisprudenza di merito.
A tal proposito, l’INL rende disponibile anche in allegato alla nota in oggetto, la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo” presente nel sito istituzionale dell’INAIL, che contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologie da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché l’apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.
Uno strumento a disposizione delle aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo (si considerano tali quelle superiori a 35° centigradi) o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, è quello della cassa integrazione guadagni ordinaria che può essere richiesta evocando la causale “eventi meteo”.
Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.
Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive.
Infine, l’INL ha sollecitato l’attenzione durante lo svolgimento dell’attività ispettiva alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.