Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – con Circolare direttoriale del 29 luglio 2025 – ha fornito chiarimenti sull’applicazione della legge n. 193/2024, che, intervenendo sull’art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 (Start up Act), ha introdotto modifiche al quadro normativo di riferimento.
Per mantenere/acquisire il proprio status, tali società:
- non potranno esercitare l’attività di consulenza
- non potranno superare un valore annuo di ricavi e proventi di € 5.000.000 (a partire dal secondo anno di iscrizione alla sezione speciale del registro imprese).
Tali due requisiti devono sussistere contemporaneamente e a tale riguardo la start up deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ad essa “collegate”, ma anche delle imprese che la controllano e che sono ad essa solo “associate”.
Le start up associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.
Mediante autocertificazione annuale aggiornata, la start up dovrà attestare di non svolgere “attività prevalente di agenzia e di consulenza”.
Per “consulenza” deve intendersi una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri.
Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i codici ATECO prevalenti: 70.2, 74.99, 74.99.1, 74.99.2, 74.99.3, 74.99.4, 74.99.9.
Per “agenzia” si intende un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della
legge n. 204/1985. Non esistendo codici ATECO strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, occorrerà prestare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il registro imprese e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto a inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale.
La permanenza nella Sezione speciale del registro imprese dopo la conclusione del III anno è consentita fino a complessivi 5 anni dalla data di iscrizione nella medesima Sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 158, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, ex Dlgs. n. 36/2023;
- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 50% dal II al III anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore ad € 50.000 attraverso l’ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ottenimento di almeno un brevetto.
Qualora l’impresa attesti il possesso del requisito delle spese di ricerca e sviluppo pari almeno al 25% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione, oppure l’ottenimento di almeno un brevetto, essa potrà conseguentemente dimostrare il possesso del requisito della spesa in R&S pari almeno al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione.
Il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella Sezione speciale può essere esteso per ulteriori periodi di 2 anni, sino a un massimo di 4 anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale-up”.
Ciò è possibile ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR (Organismo di investimento collettivo del risparmio), di importo superiore ad € 1.000.000;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico superiore al 100%.
Il rispetto dei predetti requisiti deve essere attestato al termine dei 5 anni complessivi di permanenza nella Sezione speciale attraverso le seguenti modalità:
- per l’aumento di capitale: documentazione attestante l’aumento di capitale da presentarsi al momento della dichiarazione di possesso dei requisiti. Per il primo biennio di proroga, l’eventuale aumento di capitale deve essersi realizzato nei primi 5 anni di permanenza nella Sezione speciale. Per il secondo biennio di proroga, l’ulteriore aumento di capitale deve realizzarsi nel periodo tra V e il VII anno di permanenza nella Sezione speciale;
- per l’incremento dei ricavi: il requisito va verificato sulla base del bilancio relativo al V anno di permanenza nella sezione speciale. Per la proroga dei primi 2 anni, l’incremento dei ricavi va calcolato rispetto all’anno precedente (rispetto al IV anno di iscrizione). Per la proroga dei secondi 2 anni, l’incremento dei ricavi va calcolato rispetto al VI anno di iscrizione.