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La sospensione dei versamenti contributivi INPS dopo il decreto Ristori bis

L’INPS – con Circolare del 13 novembre 2020, n. 129 – ha comunicato le nuove disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (annullando quelle precedentemente fornite con Circolare n. 128/2020), alla luce dei decreti legge cd. “Ristori” e “Ristori bis”.

Com’è noto, il decreto legge n. 149/2020 (cd. decreto Ristori bis) ha previsto, tra le altre cose, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.

Sono destinatari della sospensione i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuato dal legislatore negli elenchi allegati ai decreti Ristori e Ristori bis.

Ora l’INPS – prima con la Circolare n. 128/2020, il giorno successivo con la Circolare n. 129/2020, di integrale sostituzione della precedente – ha precisato che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi delle richiamate disposizioni normative, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Infine, è opportuno ricordare, che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Clicca e leggi la Circolare n°129 del 13/11/2020

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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