L’INPS – con Circolare del 13 novembre 2020, n. 129 – ha comunicato le nuove disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (annullando quelle precedentemente fornite con Circolare n. 128/2020), alla luce dei decreti legge cd. “Ristori” e “Ristori bis”.
Com’è noto, il decreto legge n. 149/2020 (cd. decreto Ristori bis) ha previsto, tra le altre cose, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020.
Sono destinatari della sospensione i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuato dal legislatore negli elenchi allegati ai decreti Ristori e Ristori bis.
Ora l’INPS – prima con la Circolare n. 128/2020, il giorno successivo con la Circolare n. 129/2020, di integrale sostituzione della precedente – ha precisato che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi delle richiamate disposizioni normative, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Infine, è opportuno ricordare, che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.