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Lavoro intermittente e disposizioni del CCNL: i chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 08 febbraio 2021, n. 1 – ha fornito alcuni chiarimenti sul ruolo della contrattazione collettiva in merito al campo di applicazione del lavoro intermittente, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 13 novembre 2019, n. 29423.

La contrattazione collettiva può individuare le esigenze per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, senza riconoscere esplicitamente alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Alle parti sociali è, pertanto, affidata l’individuazione delle sole “esigenze” che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale ed anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha posto in rilievo come “alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato”.

Pertanto, finché il CCNL non avrà normato tale istituto contrattuale, l’azienda potrà stipulare un contratto di lavoro intermittente per le attività previste nel DM 23 ottobre 2004: se le attività non sono elencate nel richiamato decreto ministeriale, il contratto di lavoro intermittente sarà comunque attivabile per quei soggetti di età maggiore di 55 e di età inferiore a 24 anni.

Qualora il CCNL abbia individuato le attività “discontinue” tali da permettere l’utilizzo del contratto intermittente, l’azienda potrà stipulare un job on call:

  • per le attività previste dalla contrattazione collettiva (con esclusione, dunque, di quelle previste dal DM);
  • con soggetti di qualsiasi età (e comunque, individuata dal CCNL), prescindendo dai “fasce anagrafiche” individuate dal legislatore.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare n. 1/2021, di recepimento della sentenza della Corte di Cassazione n. 29423/2019 – ha precisato che il CCNL può solo definire gli ambiti di applicazione del suddetto istituto contrattuale, ma non può in alcun modo precluderne l’utilizzo.

Clicca per leggere la Circolare.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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