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L’Avviso Pubblico per le agevolazioni per la certificazione della parità di genere delle Pmi (1-2)

In data 06 novembre 2023, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato l’avviso pubblico che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle micro, piccole e medie imprese per l’ottenimento della certificazione della parità di genere (misura del PNRR realizzata in collaborazione con Unioncamere in qualità di soggetto attuatore).
Obiettivo della misura (che ha una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, 8 dei quali destinati al supporto alle PMI) è quello di accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere.

I contributi ammontano complessivamente ad € 8.000.000,00, dei quali:

  • € 2.500.000,00 per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione;
  • € 5.500.000,00 sotto forma di servizi di certificazione.

Con il presente Avviso, sono definiti i criteri e le modalità applicative per l’accesso ad una prima tranche di contributi pari ad € 4.000.000,00, dei quali:

  • € 1.250.000,00 per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione
  • € 2.750.000,00 sotto forma di servizi di certificazione.

Possono beneficiare dei contributi per i servizi di cui al presente Avviso le imprese che alla data di presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa, presentino i seguenti requisiti:

  • siano Micro, Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • abbiano in pianta organica almeno un (1) dipendente;
  • abbiano sede legale e operativa in Italia;
  • siano regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive (non è sufficiente la mera iscrizione al REA);
  • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedura concorsuale, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  • non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, ex art. 67, Dlgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
  • siano in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal DURC DURC;
  • non abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
  • siano in regola con l’adempimento previsto dall’art. 46, Dlgs. n. 198/2006 e s.m.i. “Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile” (per le sole imprese che occupano più di 50 dipendenti);
  • siano in regola con le assunzioni ex lege n. 68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in materia di collocamento mirato ai disabili;
  • svolgano attività nel rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo”;
  • abbiano concluso positivamente il pre-screening (autovalutazione) attraverso l’apposito test gestito dal Soggetto Attuatore e pubblicato sul sito.

Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi, il Dipartimento per le Pari Opportunità si avvale dell’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – Unioncamere in qualità di Soggetto Attuatore.

Pertanto, sarà il Soggetto Attuatore ad erogare le due diverse tipologie di contributi:

  1. contributi per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento sotto forma di voucher per tutoraggio e supporto tecnico-gestionale;
  2. contributi per i servizi di certificazione della parità di genere.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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