In data 06 febbraio 2024, il Ministero del Turismo ha pubblicato l’Avviso n. 6/2024, che stabilisce le modalità applicative per la presentazione delle autocertificazioni attestanti gli importi necessari per la concessione dei contributi destinate al sostegno di agenzie di viaggio e tour operator.
Successivamente, in data 12 febbraio 2024, sono state pubblicate una serie di FAQ.
COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA
Nel dettaglio, in riferimento all’accesso e autenticazione al portale dedicato, è stato chiarito che:
- la piattaforma è raggiungibile al seguente link: https://istanze.ministeroturismo.gov.it/;
- è possibile accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE mentre non è previsto l’accesso al sistema tramite CNS;
- l’utente può compilare l’autocertificazione in bozza e inviarla in un momento differente da quello di compilazione, senza perdere le informazioni già inserite. Per recuperare la propria autocertificazione in bozza (richieste in sospeso) sarà necessario accedere alla piattaforma con SPID o CIE e inserire i propri dati: il sistema renderà quindi visibili sia le richieste in sospeso che quelle eventualmente inoltrate.
PRECISAZIONI SUI DATI
Quanto ai dati del richiedente, viene precisato che:
- non è obbligatorio avere un intermediario poiché l’autocertificazione può essere compilata e inviata direttamente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa;
- la piattaforma consente la compilazione dell’autocertificazione da parte del titolare/rappresentante legale dell’impresa oppure da parte di un delegato, per cui dovrà essere compilato, firmato digitalmente e caricato l’apposito modulo di delega.
PRECISAZIONI REQUISITI
Relativamente ai requisiti, viene ribadito che:
- possono presentare l’autocertificazione gli operatori economici che hanno presentato domanda di contributo in risposta all’Avviso Pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406/23, così come integrato dall’Avviso del 14 settembre 2023, prot. n. 19062/23;
- gli operatori economici non sono obbligati a presentare l’autocertificazione. Tuttavia, ove gli operatori non presentino l’autocertificazione nei termini e nelle modalità di cui all’articolo 3 dell’Avviso prot. n. 3421/24 del 6 febbraio 2024, non saranno ammessi a beneficiare dei contributi nell’ambito del regime di aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE;
- con lo scopo di evitare meccanismi di sovra compensazione, ai fini della concessione dei contributi nell’ambito dell’art. 107, paragrafo 2, lettera b, del TFUE, l’importo concesso all’operatore economico deve essere minore o uguale alla differenza dell’utile ante interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti tra il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e il periodo tra il 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, aumentato dei costi incrementali.