L’INAIL – con Circolare del 27 maggio 2020, n. 23 – ha fornito le prime istruzioni operative in relazione alla modalità di sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti, ex legge n. 27/2020, e decreto legge n. 34/2020.
Nello specifico, viene chiarito che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione, entro il 16 settembre 2020
ovvero
- mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Tali termini si applicano a tutti i regimi di sospensione tranne che per le imprese del settore florovivaistico per le quali la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020.
L’INAIL, inoltre, ha ricordato che resta prorogata, fino al 15 giugno 2020, la validità dei DURC che riportano come “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.