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Le istruzioni INPS sul periodo transitorio di fruizione RdC

L’INPS – con Messaggio del 31 luglio 2023, n. 2835 – ha fornito alcuni chiarimenti:

  • sulla disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31.12.2023;
  • sulla nuova misura del Supporto per la Formazione e il lavoro.

I percettori di Reddito di Cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruirne fino al 31 dicembre 2023.
Decorso il termine delle sette mensilità di fruizione della misura, in assenza della suddetta comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali, da effettuare entro il termine del 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione verrà sospesa, quindi non risulterà terminata, e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.
Ambito di applicazione
La previsione normativa non ha come destinatari tutti coloro che cessano di percepire il reddito di cittadinanza alla settima mensilità, ma contempla solo l’ipotesi che, per i nuclei familiari non attivabili al lavoro, non oltre il 31 ottobre, possa pervenire una comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali.
Non riguarda pertanto i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali.
Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali, la fruizione della misura potrà proseguire, senza il limite delle sette mensilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.

La presa in carico da parte dei servizi sociali non riguarda tutti coloro che hanno già fruito delle sette mensilità del reddito di cittadinanza, ma solo chi si trova in una situazione di particolare disagio sociale e che sia difficilmente inseribile in un percorso di attivazione lavorativa.
Per loro è possibile iniziare o proseguire un percorso già avviato con i servizi sociali e, se presi in carico dai servizi sociali attraverso l’avvio con l’analisi preliminare della definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio fino a dicembre 2023.
A loro, come anche ai nuclei di percettori di RdC, al cui interno vi siano persone disabili, minorenni, ultrasessantenni, è potenzialmente destinata la nuova misura dell’assegno di inclusione (ADI), a decorrere dal 01 gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale.
Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL)
Per gli altri, dal 01 settembre 2023, è stata istituita la nuova misura del Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL).
Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter:

  • sottoscrivere il patto di attivazione digitale;
  • contattare le Agenzie per il lavoro;
  • sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio di € 350 mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di dodici mensilità.
Coloro che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività oppure in altre iniziative di attivazione potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del beneficio connesso alla misura del Supporto per la formazione e il lavoro
In fase sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, infatti, potranno essere convalidate iniziative di avviamento al lavoro già attivate ai fini del riconoscimento del beneficio SFL.
I percettori del Reddito di Cittadinanza che sono cessati o cesseranno dalla misura nei prossimi mesi, potrebbero ricevere dai Centri per l’Impiego indicazioni per orientarsi tra percorsi di formazione e agenzie per il lavoro e arrivare preparati alla data di avvio della nuova misura del SFL.

Clicca per leggere il messaggio dell’INPS.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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