L’INPS – con Circolare del 18 aprile 2024, n. 57 – ha fornito le istruzioni applicative utili all’erogazione dell’indennità di congedo parentale nella misura del 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024.
Com’è noto, la legge di Bilancio 2024 ha previsto l’elevazione dell’indennità spettante al lavoratore dipendente che fruisce del congedo parentale al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge di Bilancio 2023) con riferimento ai tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.
Tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Per il solo anno 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60% sia per il primo che per il secondo mese.
L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
- tramite il portale istituzionale INPS, attraverso il percorso “Lavoro” – “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.