L’INPS – con Messaggio del 6 maggio 2021, n. 1836 – ha fornito alcune istruzioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, ex art. 12, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Nello specifico, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020 e dello sgravio art.12 DL 137/2020”, nella quale dovranno dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, nel caso di più unità produttive, la medesima unità, nonché l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.
La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
Stante il fatto che i rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e l’esonero contributivo si basano sul principio dell’alternatività, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo. Pertanto, nella stessa finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda può avere accesso esclusivamente all’ammortizzatore sociale emergenziale oppure all’esonero in argomento.
Tale alternatività deve essere assicurata anche nel caso in cui le misure in trattazione siano previste da fonti normative diverse, qualora vengano a sovrapporsi nella medesima finestra temporale.
Ne consegue che, nella medesima finestra temporale, per la medesima unità produttiva, l’azienda deve scegliere se fruire dell’ammortizzatore sociale emergenziale oppure dell’esonero contributivo, a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.
Infine, l’INPS ha precisato che l’esonero contributivo in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi (tale esonero NON è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile, ex art. 1, commi 100 e ss., legge n. 205/2017). L’incumulabilità tra le due misure deve essere limitata al medesimo lavoratore.
Pertanto, se alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro vi sono lavoratori giovani per i quali si intende fruire dell’incentivo strutturale ex lege n. 205/2017, nonché altri lavoratori non agevolati, nei limiti della contribuzione teoricamente dovuta, per questi ultimi si può fruire della misura di esonero, ex art. 12, commi 14 e 15, decreto n. 137/2020.