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Le istruzioni operative INPS sulla nuova misura Decontribuzione SUD PMI (2-2)

L’INPS – con Circolare n. 32/2025 – ha fornito le prime indicazioni sulla nuova Decontribuzione SUD, come novellata dalla legge n. 207/2024.

 

In ragione dell’entità dello sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

 

In particolare, l’esonero in specie non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. “Decreto Coesione”), ossia:

  • gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica,
  • bonus Giovani,
  • bonus Donne,
  • bonus ZES unica.

 

Invece, la cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo:

  • contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, ex art. 4, commi da 8 a 11, legge 28 giugno 2012, n. 92);
  • economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, ex art. 13, legge n. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, ex art. 2, comma 10-bis, legge n. 92/2012).

 

Al riguardo, laddove si intenda cumulare la misura in specie con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.

Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire dell’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 12 mesi over 50 o di donne variamente svantaggiate, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa. Analogamente, qualora si intenda fruire dell’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, pari al 50% dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della suddetta previsione normativa.

 

Diversamente, qualora il datore di lavoro intenda fruire dell’agevolazione prevista per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro pari all’esonero del 100% dei contributi datoriali, la Decontribuzione Sud PMI, in ragione dell’entità della misura fruita (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di € 8.000 annui), non trova applicazione.

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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