L’INPS – con Circolare del 31 gennaio 2024, n. 27 – ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo riservato alle lavoratrici madri dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.
L’art. 1, commi 180-182, legge n. 213/2023 ha istituito il suddetto beneficio, riconosciuto in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.
Solo per l’anno 2024, il medesimo beneficio spetta in favore delle lavoratrici che risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.
L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di € 3.000 annui, da riparametrare e applicare su base mensile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time.
L’esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, del settore pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo.
Per i rapporti già in essere, l’esonero contributivo – ricorrendone le condizioni soggettive della lavoratrice madre – decorre dal mese di gennaio 2024.
In caso, invece, di rapporti di lavoro instaurandi, l’esonero contributivo decorre – ricorrendone le condizioni soggettive della lavoratrice madre – dal mese di assunzione a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro deve essere necessariamente a tempo indeterminato.
Al riguardo, l’esonero si rivolge anche ai seguenti rapporti di lavoro:
- part-time
- assunzione a scopo di somministrazione
- apprendistato
- contratto intermittente
- lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ex lege n. 142/2001.
Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.