L’INPS – con Circolare del 31 gennaio 2024, n. 27 – ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo riservato alle lavoratrici madri dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.
SOGLIA MASSIMA E ALTRI ESONERI
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari ad € 250 (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 8,06 (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.
Per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico ESCLUSIVAMENTE della lavoratrice madre – l’agevolazione in commento è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro (al contempo, è strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore, ex art. 1, comma 15, legge n. 213/2023).
L’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente:
- non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, Dlgs n. 150/2015;
- non è subordinata al possesso, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, del DURC;
- non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetta all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA RICHIESTA
L’INPS – con Circolare n. 27/2024 – ha fornito anche le istruzioni operative per la modalità di richiesta.
Le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.
Al contempo, è possibile per la lavoratrice comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, attraverso un applicativo di prossima emanazione.
Quanto alle comunicazioni in capo alle aziende, a partire dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024 i datori di lavoro possono indicare:
- nell’elemento “Contributo” la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese;
- nell’elemento “CodiceCausale” il valore “ELA3”;
- nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” per due volte, il codice fiscale del primo e del secondo figlio, qualora si intenda fruire del codice ELA2 oppure i codici fiscali di tre figli nei quali deve obbligatoriamente essere inserito il CF del figlio più piccolo, qualora si intenda fruire del codice ELA3, madre di almeno tre figli (se la lavoratrice intende avvalersi della procedura telematica con l’applicativo, deve essere indicata in una sola occorrenza il valore “N”);
- nell’elemento “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere inserito il valore “CF_PERS_FIS” nel caso in cui venga inserito il codice fiscale, l’elemento non deve essere presente qualora “IdentMotivoUtilizzocausale” sia stato valorizzato con “N”;
- nell’ elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento “BaseRif” l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
La valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento al mese di gennaio 2024 e febbraio 2024 arretrati può essere effettuata nei flussi Uniemens dei mesi di marzo, aprile, maggio 2024.
IN CASO DI ESONERO IVS GIÀ ESPOSTO SU GENNAIO 2024
Nel caso in cui i datori di lavoro abbiano già esposto sulla mensilità di gennaio 2024 o nei mesi di nascita del figlio l’esonero sulla quota IVS spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti, per poter usufruire dell’esonero oggetto della presente circolare, deve provvedere alla restituzione dell’importo già conguagliato valorizzando all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “InfoAggcausaliContrib”, i seguenti elementi:
- nell’elemento “CodiceCausale” deve essere inserito il valore:
a) “M054”, per restituzione quota 6%;
b) “M055”, per restituzione quota 7%; - nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento “AnnoMeseRif” deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento;
- nell’elemento “BaseRif” deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese;
- nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” deve essere indicato lo sgravio da restituire pari allo 6% o al 7% dell’imponibile contributivo.