L’INPS – con Messaggio del 04 dicembre 2023, n. 4332 – ha fornito alcune istruzioni operative in riferimento alla spettanza dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, introdotta, in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
La domanda può essere presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica a partire dal 4 dicembre sino al 15 dicembre 2023 , accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del portale istituzionale, selezionando la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Sono destinatari dell’indennità di discontinuità, i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che siano autonomi o co.co.co. o subordinate a termine, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che prestino attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- lavoratori intermittenti di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175;
- iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
L’indennità di discontinuità è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere, al momento della presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:
- essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a € 25.000 nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità;
- non essere titolare di trattamento pensionistico.