L’INPS – con Messaggio del 26 luglio 2024, n. 2736 – ha diramato nuove indicazioni per la presentazione delle istanze di integrazione salariale a seguito dell’eccezionale ondata di calore che sta colpendo l’Italia.
Le nuove disposizioni sono rivolte a datori di lavoro e lavoratori le cui attività sono state sospese o ridotte a causa delle elevate temperature.
Nel dettaglio, in caso di sospensione o riduzione delle attività lavorative disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono invocare la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. È sufficiente indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza senza allegarla.
Per le sospensioni dovute al caldo eccessivo, le aziende possono presentare richieste di integrazione salariale con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Non è consentito presentare due domande separate per gli stessi lavoratori e periodi sovrapponibili con causali differenti, ma si terrà conto di entrambe le condizioni durante l’istruttoria.
Le integrazioni salariali possono essere riconosciute anche se la temperatura percepita, dovuta a fattori come umidità elevata o condizioni di lavoro particolari, risulta superiore a quella reale. Questo può accadere in ambienti non protetti dal sole o con macchinari che generano calore.
Nel settore agricolo, per sospensioni causate dal caldo eccessivo, la causale da utilizzare è “avversità atmosferiche”. Per riduzioni dell’attività, si utilizza “CISOA eventi atmosferici a riduzione” ex art. 2-bis, decreto-legge n. 63/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2024)
Le domande con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità” o “evento meteo” per “temperature elevate” non richiedono l’anzianità di 30 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva. Inoltre, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale e possono presentare le domande entro l’ultimo giorno del mese successivo all’evento.
L’informativa sindacale può essere comunicata anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione, specificando la durata prevista e il numero dei lavoratori coinvolti. Per le aziende dei settori edile e lapideo, tale informativa è obbligatoria solo per richieste di proroga oltre le 13 settimane continuative.