L’INPS – con Circolare del 16 gennaio 2024, n. 11 – ha fornito le indicazioni per la gestione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti, ex art. 1, comma 15, legge n. 213/2023, a valere per l’anno 2024.
La misura in commento è pari al:
- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692, al netto del rateo di tredicesima;
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923, al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero in specie:
- non ha effetti sul rateo di tredicesima: le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono, quindi, essere considerate al netto del rateo di tredicesima;
- spetta ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore;
- trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità.
Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate nonché nei limiti dei soli contributi IVS a carico del lavoratore.
Restano, invece, esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.
La misura agevolativa in commento si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
L’agevolazione non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta:
- all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015;
- al possesso del DURC da parte del datore di lavoro.
Tale esonero trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
In considerazione dell’entità della riduzione applicabile alle lavoratrici madri, pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico nei limiti di € 3.000 annui da riparametrare su base mensile, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure (esonero contributivo IVS di cui al citato comma 15 ed esonero per le madri lavoratrici), l’INPS ha chiarito che i due esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro di fatto alternativi, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile.