Nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025, n. 45 è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
Al riguardo, la legge di conversione ha confermato quanto declinato nell’art. 14, comma 4, decreto-legge n. 202/2024, che era intervenuto sulle disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 19, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 81/2015.
La disposizione in esame modifica una norma transitoria nell’ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, che rappresenta uno dei presupposti di ammissibilità per la stipulazione di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui devono essere stipulati gli accordi tra datore di lavoro e dipendente che individuano le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
Tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità previste dalla lettera a) dell’art. 19.
La Circolare MLPS del 9 ottobre 2023, n. 9 indica che il termine finale (ora prorogato al 31 dicembre 2025) si riferisce alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, quindi, il rapporto di lavoro a tempo determinato può proseguire anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2025, fermo restando il limite di durata complessivamente fissato in ventiquattro mesi e fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi, ai sensi dell’art. 19, comma 2, Dlgs. n. 81/2015.