L’INPS – con Messaggio del 18 maggio 2020, n. 2047 – ha comunicato che l’avvio della nuova modalità di gestione delle domande di ANF (inizialmente prevista per il periodo di competenza di aprile 2020) è stata rinviata al mese di competenza luglio 2020.
I datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati possono richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000 (valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento “CausaleRecANF” di “ANFACredAltre”, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”).
Tale limite potrà essere superato – fino ad un importo massimo di € 20.000 – solo nel caso in cui vengano valorizzati contestualmente anche l’elemento “InfoAggCausaliContrib” e il totale degli importi dichiarati in “ImportoAnnoMeseRif” di “InfoAggCausaliContrib”, riferiti al medesimo codice, corrisponda esattamente all’importo esposto nell’elemento “ImportoRecANF” di “ANFACredAltre”.
Le richieste di arretrati, spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.