L’INPS – con Circolare del 05 marzo 2025, n. 54 – ha reso note le modalità per la presentazione delle domande di Reddito di libertà per le donne vittime di violenza.
Tale misura spetta alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di:
- una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste;
- di regolare permesso di soggiorno UE;
- della ricevuta della richiesta o del cedolino;
- del permesso per protezione speciale.
Alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria, ex art. 27, Dlgs. n. 251/2007.
La misura è stata rifinanziata per il 2025 e il 2026.
Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente, utilizzando il modulo “SR208” denominato “Domanda Reddito di Libertà”.
Il Reddito di libertà consiste in un contributo economico stabilito, per le domande presentate dal 5 marzo 2025, nella misura massima di € 500 mensili pro capite per un periodo non superiore a dodici mesi, erogati in unica soluzione.
La misura è destinata in particolare al riacquisto di una autonomia personale (spese di affitto per un alloggio autonomo, per l’uscita dal Centro antiviolenza) e spese per il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.
Il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l’assegno di inclusione, NASpI e altre misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni.
L’INPS può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento.
La richiesta può essere effettuata una sola volta da ogni donna interessata.
Le domande non accolte per incapienza delle risorse possono essere ripresentate entro il 18 aprile 2025 previa verifica, da parte degli stessi Comuni, della sussistenza attuale dei requisiti per l’accesso alla misura.
Le domande non ripresentate decadono in via definitiva.
I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda trasmessa che riporta nel campo “N. domanda” il numero domanda indicato dal Comune e la data e l’ora di trasmissione della domanda originaria.
A decorrere dalla data di apertura del servizio e fino al 31 dicembre 2025, le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di quarantacinque giorni, possono presentare le domande a valere sulle risorse finanziarie per l’anno 2025.
A decorrere dall’anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando il modulo “SR208”.
Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”.
Nel suddetto servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di libertà.