L’INPS – con Circolare del 30 settembre 2020, n. 115 – ha fornito le istruzioni amministrative in materia di:
- trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO),
- assegno ordinario (ASO),
- cassa integrazione in deroga (CIGD),
- cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)
- accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
- estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti.
Con il documento di prassi in commento, l’INPS chiarisce che:
- il nuovo impianto normativo modifica il precedente indirizzo che legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, e prevede che l’utilizzo delle predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati anche senza tener conto del dato relativo al fruito;
- per l’accesso agli ammortizzatori sociali, ex decreto legge n. 104/2020, il lavoratore deve risultare alle dipendenze dei datori richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020 (a differenza delle misure precedenti che richiedevano il requisito alla data del 25 marzo 2020);
- è stata istituita la causale di ricorso alle ulteriori 9 settimane in “COVID 19 con fatturato”;
- andranno utilizzate le nuove istruzioni operative per la richiesta delle prime settimane di ammortizzatore sociale, con particolare riguardo alla modalità di pagamento (conguaglio o pag. diretto);
- durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai datori di lavoro restano a carico del datore di lavoro;
- vengono slittati al 31 ottobre 2020 i termini per la presentazione delle domande e di comunicazione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti;
- vengono confermate le disposizioni già previste in caso di trasformazione della CIGS straordinaria in CIGO COVID e di assegno di solidarietà in assegno ordinario COVID.