L’INPS – con Circolare del 12 dicembre 2023, n. 102 – ha fornito le prime indicazioni in merito all’applicazione delle norme che disciplinano il LOAgr (il Contratto di prestazione occasionale – CPO) per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, con le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2023.
Possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato I soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (che non siano stati quindi precedentemente assunti né con un contratto a tempo determinato, OTD, né a tempo indeterminato, OTI) nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri, quali:
- persone disoccupate che hanno dichiarato in forma telematica al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego;
- percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione;
- beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
- titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità;
- detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Il contratto può avere una durata di dodici mesi, nel corso del quale possono essere espletate non più di 45 giornate lavorative.
Per assumere OTDO, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale, sono tenuti a:
- verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’assunzione mediante l’acquisizione di un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;
- inoltrare al competente Centro per l’impiego, la comunicazione obbligatoria.
L’iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile sulla base delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva.
Per i rapporti di lavoro occasionale agricolo, il datore di lavoro effettua all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati.
I datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato:
- dovranno avvalersi del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza.
- utilizzeranno le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens –sezione “PosAgri”.
- effettueranno il pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione.