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Le novità nella legge di conversione del decreto cd. Comparti produttivi (2-2)

mani che si tengono strette ai posi

Nella Gazzetta Ufficiale del 05 agosto 2025, n. 180 è stata pubblicata la legge 01 agosto 2025, n. 113, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”.

 

Le disposizioni confermate nella legge di conversione (rispetto al testo del decreto legge) sono le seguenti:

  • le misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all’interno delle aree industriali ex ILVA, nonché all’esterno se funzionali all’attività dello stabilimento ( 3);
  • la disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l’organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico (art. 5);
  • l’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5, comma 1, Dlgs. n. 148/2015 per i datori di lavoro operanti nelle aree di crisi industriale complessa (riconosciute ai sensi dell’art. 27, decreto-legge n. 83/2012), che richiedono e ottengono per l’anno 2025, l’autorizzazione all’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria (CIGS) di cui all’art. 44, comma 11-bis, Dlgs. n. 148/2015;
  • l’autorizzazione di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che, alla data del 26 giugno 2025, abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100% ( 7);
  • l’estensione, per un ulteriore periodo, non superiore a 12 settimane, nell’ambito dell’arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, della cassa integrazione in deroga per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al decreto-legge n. 160/2024 e dal codice ATECO 25.62.00. Per il periodo ammesso all’intervento di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dalla disciplina generale in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale ( 10).

 

Al riguardo, l’INPS – con Circolare del 13 agosto 2025, n. 121 – ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni del richiamato decreto legge n. 92/2025, con riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito. Inoltre, l’Istituto, nella circolare in commento, ha illustrato anche le disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previste per fronteggiare le emergenze climatiche.

 

Leggi la circolare

 

Di particolare rilievo, l’introduzione di un meccanismo di tutela per i lavoratori di imprese in fase di cessazione dell’attività produttiva, laddove sussistano concrete prospettive di cessione aziendale e riassorbimento occupazionale (art. 8).

Si tratta di una misura che mira a facilitare i processi di transizione aziendale, evitando dispersioni occupazionali in contesti di potenziale continuità produttiva. Il trattamento di integrazione salariale ha una durata massima di sei mesi, non prorogabili, e rappresenta una misura “ponte” per facilitare operazioni di cessione aziendale.

Per accedere alla misura è necessario che, all’esito di un programma di cessazione di attività, esistano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

La procedura di autorizzazione richiede un accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, eventualmente con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il comma 1-quater introduce un sistema di condizionalità stringenti per i lavoratori beneficiari del trattamento, che prevede obblighi formativi e di disponibilità lavorativa: nel dettaglio, è prevista la decadenza dall’intervento in caso di rifiuto o mancata frequenza regolare di corsi di formazione o riqualificazione; inoltre, il lavoratore deve accettare offerte di lavoro con inquadramento retributivo non inferiore del 20% rispetto alle mansioni di provenienza, purché l’attività si svolga entro 50 chilometri dalla residenza o comunque raggiungibile in 80 minuti con trasporto pubblico.

Per quanto riguarda le procedure, la disposizione introduce l’obbligo per le imprese di comunicare al Ministero del Lavoro l’elenco dei lavoratori sospesi, ai fini dell’inserimento nella piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

La ratio della norma è quella di avere una maggiore integrazione dei sistemi informativi e una più efficace tracciabilità dei percorsi di politica attiva del lavoro.

 

Clicca qui per saperne di più

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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