Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Le novità sul bonus per le lavoratrici madri e sui contratti a termine

mamma con due bambini piccoli

Nella Gazzetta Ufficiale del 09 agosto 2025, n. 184 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2025, n. 118, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.

 

Nel dettaglio, l’art. 6 riscrive, per il solo anno 2025, la disciplina del bonus mamme 2025 previsto dalla legge di Bilancio 2025 ed aumenta la dote destinata all’intervento: ai 300 milioni di euro stanziati dalla legge n. 207/2024, sono aggiunti ulteriori 180 milioni, per un totale di 480 milioni euro.

Secondo la nuova disposizione, il bonus spetta alle lavoratrici madri dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali (di cui al D.lgs. n. 509/1994 e al D.lgs. n. 103/1996) e la gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995):

  • con due figli e titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua;
  • con più di due figli, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Con il nuovo regime valido per il 2025 cambia la modalità di erogazione del bonus: mentre nella precedente versione l’agevolazione era sotto forma di parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in base alla nuova disciplina l’agevolazione consiste in un contributo pari a 40 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, riconosciuto dall’INPS.

Il bonus sarà totalmente esente da contributi previdenziali e fiscali e sarà riconosciuto:

  • per le lavoratrici madri con due figli: fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio;
  • per le lavoratrici madri con almeno tre figli: fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Dal 2026, si tornerà all’esonero contributivo parziale previsto dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 219, legge n. 207/2024).

Il beneficio spetta alle lavoratrici (dipendenti e autonome) madri di due o più figli, la cui retribuzione o il cui reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di € 40.000 su base annua, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (a decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo).

Per le lavoratrici con contratto a tempo indeterminato madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni), anche nel 2025, resta confermato l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), che, ai sensi della medesima disposizione, trova applicazione fino al 31 dicembre 2026.

 

Nella tabella che segue, il dettaglio delle misure in commento:

 

 

Relativamente ai contratti a termine, la legge di conversione del decreto Economia (D.L. n. 95/2025) interviene sulla lett. b) dell’art. 19, Dlgs. n. 81/2015 estendendo fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di individuare direttamente nel contratto di lavoro esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi.

Com’è noto, tale possibilità era prevista, sempre e solo nel caso in cui i contratti collettivi non abbiano individuato apposite causali, fino al 31 dicembre 2025.

Clicca qui per saperne di più

 

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Al via i contributi a fondo perduto per le imprese turistiche

Il Ministero del Turismo – con due comunicazioni del 24 marzo 2026, in attuazione di quanto disposto dal proprio Decreto del 18 settembre 2025 e dal Decreto n. 11768/2026 – ha segnalato l’adozione del Decreto n. 41452/2026 per fissare i termini di presentazione delle domande

Esonero INPS alle imprese agricole colpite da eventi climatici avversi

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2026, n. 67 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 13 marzo 2026, recante “Istituzione del regime «de minimis» per la concessione di esoneri contributivi da parte dell’INPS relativamente ad

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge annuale sulle PMI

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026, n. 68 è stata pubblicata la legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”.   Da un punto di vista lavoristico, si segnalano i seguenti aspetti: l’agevolazione del trasferimento generazionale delle competenze

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.