Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2024, n. 177 è stata pubblicata la legge 29 luglio 2024, n. 106, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.
In particolar modo, in provvedimento in specie interviene in ambito sportivo con riguardo i rimborsi ai volontari e la qualificazione del reddito percepito.
Le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La novità più rilevante introdotta dalla disposizione correttiva riguarda la Riforma dello sport, ovvero la netta distinzione tra prestazioni di lavoro subordinato e attività di volontariato in ambito sportivo. Pur mantenendo il divieto di remunerazione dei volontari, è possibile riconoscere loro rimborsi forfettari per le spese sostenute con riferimento alle attività svolte, anche nel proprio Comune di residenza, fino ad € 400 mensili.
Questa possibilità è concessa limitatamente ai casi di attività durante manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
A tal fine l’associazione o società dilettantistica deve adottare preventivamente una delibera in cui si prevedono:
- le tipologie di spesa ammissibili;
- le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
I nominativi dei volontari interessati con relativi importi percepiti devono essere comunicati tramite RASD entro la fine del mese successivo al trimestre in cui sono svolte le prestazioni, a cura dell”associazione o ente, come già previsto per i direttori di gara.
La comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’INL, all’INPS e all’INAIL.
I rimborsi forfettari – al pari dei rimborsi spese analitici e documentati – non concorrono alla formazione del reddito ma, a differenza dei meri rimborsi spese, concorrono al superamento dei limiti di franchigia di € 5.000 e di € 15.000 annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento.
Con riferimento alla previsione che consente ai dipendenti pubblici di svolgere attività di lavoro sportivo sino ad € 5.000, senza necessità di autorizzazione ma previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza si dispone che l’importo della soglia è complessivo, non riferito al singolo incarico.
Per le prestazioni di lavoro oltre soglia che rimangono assoggettate al regime dell’autorizzazione per silenzio assenso le comunicazioni possono essere effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del rapporto se intervenuta precedentemente.
Infine, è abrogata la previsione dell’art. 53, comma 2, TUIR che includeva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti da prestazioni lavorative non subordinate o coordinate e continuative: i redditi derivanti dalle prestazioni sportive di lavoro autonomo, se conseguiti nell’esercizio di attività senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa (fiscalmente assimilate ai redditi da lavoro dipendente), sono fiscalmente inquadrati come:
- reddito di lavoro autonomo, con ritenuta al 20%, se la prestazione è abituale;
- redditi diversi, ex 67, comma 1, lettera l), del TUIR, se la prestazione è occasionale.