L’INPS – con Messaggio del 14 aprile 2020, n. 1607 – ha fornito le istruzioni operative per l’estensione dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, ex art. 41, decreto legge n. 23/2020 (cd. decreto liquidità).
Nello specifico, il decreto legge n. 23/2020:
- estende le misure urgenti in materia di acceso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 la possibilità di fruire del trattamento di cassa integrazione;
- estende le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione.
La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.
Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario è inoltre necessario inserire, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.