L’INPS – con Circolare del 02 ottobre 2020, n. 116 – ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, ex decreto legge n. 111/2020.
Com’è noto, il congedo “COVID-19 per quarantena scolastica dei figli” riguarda i soli genitori lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che di quello privato; in tal senso, sono esclusi dalla suddetta misura:
- i genitori lavoratori autonomi
- i genitori iscritti alla Gestione separata.
Il congedo in specie può essere fruito:
- nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa;
- da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 ed il 31 dicembre 2020.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei
seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda:
- può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020;
- deve contenere gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc).
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso del provvedimento, si impegnerà a fornire – entro 30 giorni dalla presentazione della domanda – gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.