Nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 2021, n. 246 è stato pubblicato il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021, con il quale vengono stabilite le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo (modificando il DPCM 17 giugno 2021).
Il provvedimento contiene le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo, a partire dal 15 ottobre 2021, e fornisce ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
In particolare, viene reso disponibile ai datori di lavoro l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK) che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi le funzionalità di verifica del green pass mediante la lettura del QR code.
Tali verifiche potranno avvenire attraverso:
- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’Economia, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.
Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale-DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio della certificazione.
Viene, inoltre, precisato che le funzionalità di verifica, attivate previa richiesta del datore di lavoro, sono rese disponibili al solo personale autorizzato per conto del datore di lavoro. Inoltre, è fatto esplicito divieto di conservare, registrare o trattare per finalità ulteriori diverse i QR code delle certificazioni, non essendo possibile “in alcun caso” raccogliere i dati dei dipendenti “salvo quelli strettamente necessari” all’applicazione delle sanzioni.
Clicca e leggi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2021.
Su tale tematica, inoltre, il Governo ha pubblicato una serie di FAQ esplicative.