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Le novità sull’ingresso al di fuori delle quote per i discendenti di italiani previste dal Decreto cittadinanza

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2025, n. 118 è stata pubblicata la legge 23 maggio 2025, n. 74, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”.  

Tra le disposizioni di interesse per i datori/sostituti d’imposta, si segnala la possibilità, introdotta attraverso la modifica dell’articolo 27 del Testo unico dell’immigrazione, di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato in Italia, al di fuori delle quote dei decreti flussi, per gli stranieri residenti all’estero

  • discendenti di cittadini italiani;
  • con cittadinanza di Stati di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana (gli Stati interessati saranno individuati mediante decreto interministeriale).

 

Prevista, inoltre, la riduzione da 3 anni a 2 anni del periodo di legale residenza in Italia necessario per la concessione della cittadinanza, con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell’interno, allo straniero del quale il padre o la madre oppure uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (e quindi i nonni) sia o sia stato cittadino per nascita.

 

Individuato, infine, tra i soggetti ai quali può essere concessa la cittadinanza italiana, lo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risieda legalmente da almeno tre anni.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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