L’INPS – con Circolare del 20 luglio 2020, n. 88 – ha fornito indicazioni operative per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con riferimento alla corretta modalità di erogazione dell’assegno al nucleo familiare, l’Istituto ha precisato che se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata.
Nel caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’INPS, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.
Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta:
- i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto;
- i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente;
- i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione de quibus, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche.