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Le nuove Linee guida per la formazione continua dei Fondi interprofessionali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto direttoriale del 9 gennaio 2026, n. 8 – ha adottato le “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388” e relativi allegati.

 

Tra le altre cose, le suddette Linee guida:

  • pongono un forte accento sulla struttura organizzativa dei Fondi, imponendo l’adozione di un Regolamento generale che disciplina in modo dettagliato i processi di gestione, rendicontazione e controllo. Tale Regolamento, soggetto ad approvazione ministeriale, deve garantire la chiara separazione dei ruoli, il principio di terzietà e la prevenzione di conflitti di interesse, senza che l’approvazione comporti una presunzione di ammissibilità automatica delle spese rendicontate;
  • individuano in modo analitico le attività finanziabili, distinguendo tra attività formative aziendali, territoriali, settoriali e individuali, nonché l’ammortamento delle piattaforme di formazione a distanza. Le spese devono essere rendicontate secondo il criterio di cassa, con l’eccezione delle quote di ammortamento, che seguono il principio di competenza economica. Particolare attenzione è dedicata all’elenco delle spese ammissibili, che includono, tra l’altro, il costo del personale interno, gli apporti professionali esterni, le spese per i discenti ei costi organizzativi strettamente connessi alla realizzazione dei piani formativi;
  • rafforzano gli obblighi di trasparenza, imponendo la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari e prevedendo l’obbligo di conservazione della documentazione giustificativa per un periodo non inferiore a dieci anni. Viene inoltre richiesto ai Fondi di mantenere registri aggiornati dei beni ammortizzabili e di predisporre prospetti di dettaglio per la portabilità delle risorse tra Fondi, in caso di mobilità delle imprese aderenti.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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