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Le nuove misure urgenti in materia di validità delle certificazioni verdi e contrasto al COVID-19

Nella Gazzetta Ufficiale del 04 febbraio 2022, n. 29 è stato pubblicato il decreto legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

Tra le altre cose, viene disposto che:

  • le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose abbiano efficacia senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario sarà equiparato a chi si è sottoposto alla terza dose);
  • non sussistono più le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

Relativamente alla frequenza scolastica, il decreto legge n. 5/2022 prevede:

  • nelle scuole per l’infanzia:
  • fino a quattro casi di positività le attività proseguono in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19;
  • dal quinto caso di positività, le attività didattiche sono sospese per cinque giorni;
  • nella scuola primaria:
  •  fino a quattro casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto;
  • dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni;
  • nella scuola secondaria di primo e secondo grado:
  • con un caso di positività tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
  • con due o più casi di positività tra gli alunni, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

Clicca e leggi il provvedimento.

 

Il Ministero della Salute – con Circolare del 4 febbraio 2022, prot. n. 9498 – ha inoltre precisato che si applica la misura della quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo per i contatti stretti ad alto rischio, ovvero per:

  • soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni,
  • soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da COVID-19 da più di 120 giorni, senza aver ricevuto la dose di richiamo.

La cessazione della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza del periodo previsto.
Per i 5 giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2.

Clicca e leggi: “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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