L’ANPAL – con Circolare del 28 dicembre 2020, n. 4, denominata “Orientamenti sulle modalità di controllo della formazione a distanza finanziata dai Fondi interprofessionali in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” – ha reso noti gli elementi minimi delle modalità di controllo delle attività formative a distanza.
Al riguardo, si intende per formazione a distanza (FAD) “una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall’utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all’utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell’utilizzo da parte dei discenti. Per E-learning si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona”.
La FAD sincrona consiste nell’apprendimento di un gruppo di partecipanti, guidato da un formatore/docente, che avviene nello stesso luogo e al medesimo momento (formazione on-line o a distanza) con un programma di lezioni stabilito e tempi di accesso richiesti. In questa tipologia di formazione, i discenti ed i docenti interagiscono – c’è una vera interazione con le altre persone – in un luogo virtuale specifico e in un determinato momento.
La FAD asincrona consiste nello studio totalmente autonomo del materiale e-learning: videolezioni, podcast, testi, simulazioni, ecc.
L’apprendimento avviene principalmente secondo la pianificazione del discente. Non c’è una vera interazione con le altre persone.
In caso di utilizzo della FAD/E-learning da parte dei soggetti beneficiari delle risorse finanziarie erogate dal Fondo interprofessionale, lo stesso è tenuto a verificare che la formazione sia erogata attraverso piattaforme telematiche in grado di garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici output (report) che possano tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.
Pertanto, l’attivazione di percorsi in modalità di FAD deve essere autorizzata dal Fondo e subordinata all’acquisizione di informazioni dettagliate almeno su:
- gli elementi identificativi del progetto formativo;
- la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l’interazione a distanza;
- calendario, luoghi/orari di svolgimento dell’attività formativa e presenza di eventuali tutor multimediali;
- le piattaforme telematiche utilizzate e la loro validazione da parte del Fondo;
- le modalità di valutazione dell’apprendimento, laddove previste;
la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.