L’INPS – con Messaggio del 09 marzo 2021, n. 1008 – ha fornito i primi chiarimenti in merito al differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dal cd. decreto Milleproroghe.
Al riguardo, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 (normato dal decreto legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 21/2021) tutte le domande:
- di cassa integrazione (ordinaria e in deroga),
- di assegno ordinario (ASO),
- dei Fondi di solidarietà bilaterali, ex art. 26 e 40, Dlgs. n. 148/2015,
- del Fondo di integrazione salariale (FIS),
- di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.
Pertanto, possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.
Beneficiano, inoltre, del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.
In particolare, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
L’INPS – con il Messaggio n. 1008/2021 – ha chiarito che le domande di accesso ai trattamenti, ricadenti nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte per tardiva presentazione, non dovranno riproporre nuove istanze.
Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.