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Le nuove norme sulla partecipazione agli utili di impresa da parte dei lavoratori (1-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2025, n. 120 è stata pubblicata la legge 15 maggio 2025, n. 76, recante “Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”.

 

Il provvedimento in specie, tra le altre cose, disciplina diverse forme di partecipazione:

  1. gestionale(la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa);
  2. economica e finanziaria (la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato);
  3. organizzativa(il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa);
  4. consultiva (la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere), contratti collettivi ed enti bilaterali.

 

Con riferimento alla partecipazione gestionale, i lavoratori potranno designare propri rappresentanti nei consigli di sorveglianza e nei consigli di amministrazione delle aziende ma con la seguente distinzione:

  • per le aziende nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza (sistema dualistico di cui agli art. 2409-octies e ss. del cod. civ.), gli statuti potranno prevedere la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza;
  • per le aziende che non adottano il sistema dualistico, spetterà agli statuti prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.

 

Per quanto riguarda le modalità di individuazione dei rappresentanti dei lavoratori, la legge deroga a specifiche procedure adottate da parte dei contratti collettivi di cui all’art. 51, Dlgs. n. 81/2015.

 

Relativamente alla partecipazione economica e finanziaria, si introducono agevolazioni di natura fiscale a favore dei lavoratori in forza ad aziende che redistribuiscono una quota significativa dei loro utili ai dipendenti.

 

Nel dettaglio, si introduce una modifica transitoria della disciplina sull’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, relativamente a premi di risultato e a forme di partecipazione agli utili d’impresa.

In particolare, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 182, legge n. 208/2015, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51, Dlgs. n. 81/2015, per l’anno 2025 eleva da € 3.000 ad € 5.000 lordi il limite dell’importo soggetto all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

 

La norma, inoltre, incentiva la partecipazione finanziaria dei lavoratori.

Infatti, potranno introdursi dei piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti che tra le misure adottabili prevedono anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato.

 

Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui al secondo periodo, per un importo non superiore ad € 1.500 annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

  

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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